I Carri polacchi in marcia verso Castelferretti, al bivio di Casteld'Emilio, sotto Paterno 18 lugli

I Carri polacchi in marcia verso Castelferretti, al bivio di Casteld'Emilio, sotto Paterno 18 lugli
Bivio per Casteld'Emilio, sotto Paterno: La popolazione civile, in maggioranza femminile in quanto gli uomini erano nascosti applaude al passaggio dei carri polacchi

lunedì 10 febbraio 2025

Significato ed essenza dell'Emblema Araldico dell'Istituto del Nastro Azzurro

 


SIGNIGICATO ED ESSENZA DELL’EMBLEA ARALDICO DELL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

 

Massimo Coltrinari

All’indomani della conclusione del nostro processo unitario, con la vittoria nella Grande Guerra, si sentì la necessità di un ‘ulteriore presenza dello Stato, espressione della Nazione Italiana, nella società civile nei più variegati campi, soprattutto quello economico, industriale, sociale. Da questa necessità l’intervento dello Stato si è manifestato attraverso la costituzione di “Istituti” che accogliessero le migliori energie e le personalità di spicco affinche, in parallelo con l’organizzazione statuale, raggiungessero determinati obiettivi, fondamentali per il progresso della Nazione.

 E’ il prosieguo del progresso unitario che si attua in modo particolare. Sono così creati, L’Istituto Nazionale della Ricostruzione Industriale (I.R.I), L’Istituto Nazionale della Vasca Navale, L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), L’Istituto di Storia del Risorgimento, L’Istituto delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, L’Istituto Nazionale per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO), Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valore Militare. Dal Nome di questi Istituti si evince la finalità per cui sono stati costituiti.

L’idea ispiratrice della costituzione dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valore Militare  è quella napoleonica della Legion d’Onore, che voleva raccogliere attorno alla bandiera tricolore francese il meglio dei Cittadini, in sostituzione della aristocrazia nobiliare medioevale e  dell’Ancien Regime spazzata via dai principi di uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione Francese. L’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare nasce quindi come una Elite, in cui criterio base è la dimostrazione sul campo del Valore Militare, la cui azione è incardinata sul quello che si intendeva e si intende come Codice d’Onore. Nei primi decenni i criteri di ammissione furono rigidi: non solo si doveva essere decorati, ma la decorazione doveva essere conseguita in presenza del nemico. Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, con criteri via via meno rigidi, non si ammettevano soci le cui motivazioni di concessione della Medaglia al Valore militare erano per altri fatti, quali l’ordine pubblico, l’ardimento, e aspetti sociali.

 

Per sottolineare tutto questo è dare ulteriore spessore a questa impostazione dell’Istituto del Nastro si credette opportuno dare manifesta immagine del Valore Militare, creando di fatto una “nobiltà” basata sul Codice d’Onore, e sui valori fondanti l’Istituto, con un riconoscimento ufficiale.

Vittorio Emanuele III  con Regio decreto, quindi,  dispose che i Soci dell’Istituto  del Nastro Azzurro  possano fregiarsi del diritto di far uso di un emblema araldico sulla base delle decorazione ricevuta. In sostanza questo riconoscimento vuole dare un riconoscimento ufficiale di Nobiltà all’atto di Valore compiuto

Con Regi Decreti 7 ottobre 1926, 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935, con cui si conferiva l’Emblema Araldico ai Soci dell’Istituto decorati di Croce di Guerra al Valore Militare,  è stato concesso all’Istituto  ed ai  suoi  Soci  l’uso  di  un  Emblema  Araldico    concessione confermata in epoca repubblicana  in  approvazione  dello  Statuto  dell’Istituto,  con  D.P.R.  del  10.1.1966,  n.158

Viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale ai  Soci  che  ne  fanno  domanda tramite le rispettive Sezioni e Federazioni, dietro versamento dell’importo previsto.

L’Emblema Araldico alla Memoria viene rilasciato a titolo gratuito, su domanda del congiunto più vicino o della Federazione competente, alla memoria dei decorati Caduti   sul Campo o morti in seguito a ferite o invalidità contratte in guerra o in missioni per il   mantenimento della pace. Ai Soci d’Onore l’Emblema Araldico viene rilasciato a titolo gratuito.

L’Emblema deve essere autenticato con l’apposizione del timbro a secco.

IL  distintivo dell’Istituto da portarsi all’occhiello della giacca è costituito: – per  i  Soci  Ordinari  dallo  scudo  dell’Emblema  Araldico con  riportati  i  simboli    delle decorazioni di cui il Socio o il congiunto del Socio è insignito; – per i Soci Sostenitori da uno spillo  con Emblema Araldico generico  .

Oggi  la concessione dell’Emblema Araldico ha assunto un ulteriore significato: quello di ricordare ai posteri, ed ai congiunti le gesta e la figura del loro parente, al fine di mantenere vivo nella società, attraverso il passaggio generazionale, il ricordo e le gesta di chi ha dato “di più” alla Patria. E’ quindi un veicolo fondamentale della missione dell’Istituto nella società civile, sempre basato su quel novero di regole non scritte ma basilari per un vivere sereno e collettivo che è il Codice d’Onore.

 

 

venerdì 31 gennaio 2025

Save The Date 1 Marzo 2025

 

Save the Date. 1 MARZO 2025 ore 9,30 POTENZA PICENA

La Federazione Regionale delle Marche dell’Istituto del Nastro Azzurro promuove il conferimento dell'Emblema Araldico, su proposta della Federazione Provinciale di Ancona, alla Sig.ra Giovanna Paolone Piermanni, consorte della MOVM Sergio Piermanni 1941. con la collaborazione del Municipio di Picena Picena  e con il Patrocinio  della Commissione per la Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marched, su una idea progettuale del CESVAM- Centro Studi sul Valore Militare.

Info: federazione.marche@istitutonastroazzurro.org

lunedì 20 gennaio 2025

Testo della sentenza della Corte di Cassazione. Redipuglia Vilipendio

 

Corte di Cassazione

Penale Sentenza Sezione. 3 Numero. 24271 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 09/05/2024


SENTENZA

sui ricorsi proposti da Owusu Frimpong Emmanuel, nato a Udine il 06/11/1993 Piras Matteo Antonio, nato a Latisana il 21/07/1994 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette memoria e le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Daniele Vidal del foro di Udine, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, avv. Laura Ferretti del foro di Pordenone, che chiede la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, come da nota spese allegata.”


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gorizia all'esito di giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Emmanuel Owusu Frimpong e Mattia Antonio Piras alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa subordinatamente alla corresponsione del risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 408 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, realizzando ed interpretando un video musicale che li ritraeva mentre erano intenti a ballare e a cantare una canzone dal titolo "CSI - Chi sbaglia paga" all'interno dell'area del Sacrario militare di Redipuglia, ed, in particolare, sopra i gradoni ove sono sepolti i resti dei soldati caduti nella prima guerra mondale, e, in seguito, pubblicandolo on line su un canale YouTube, vilipendevano le tombe e il luogo che è destinato a mantenere viva ed onorata la memoria dei militari caduti. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: - con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento soggettivo, in quanto la Corte di merito non ha affatto motivato in ordine alla sussistenza del dolo, essendosi unicamente focalizzata sulla conclamata sacralità del luogo in cui si è tenuta la condotta, e considerando la finalità di espressione artistica - e non già offensiva - che ha animato gli imputati; - con un secondo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento oggettivo, mancando una condotta di vilipendio, posto che i gli imputati si sono limitati a cantare una canzone, il cui contenuto, peraltro, non ha nulla di offensivo o di dispregiativo; - con un terzo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen., avendo la Corte d'appello fondato l'affermazione della penale responsabilità su elementi inconferenti, quali il pericolo di emulazione e la mancanza di autorizzazione alle riprese; - con un quarto motivo, l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati e non avendo la Corte di merito valutato la condotta dell'imputato Owusu, il quale, in seguito, sui canali sodali, ha manifestato le proprie scuse;


- con un quinto motivo, la mancata esclusione della parte civile Associazione del Nastro Azzurro, la quale non ha alcuna specifica finalità connessa con il sacrario di Redipuglia, né con la memoria dei caduti, e l'abnormità della quantificazione del risarcimento del danno, che non è sorretta da alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati. 2. Cominciando dal secondo e dal terzo motivo - che rivestono priorità logica essendo diretti a contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - gli stessi sono infondati. 3. Il bene tutelato dalle fattispecie delittuose racchiuse nel Capo II del Titolo IV del Libro II del codice penale - ove è collocato l'art. 408 cod. pen. - va individuato, come chiaramente emerge dalla stessa intitolazione della rubrica, nella "pietà dei defunti", da intendersi nel senso di pietas: locuzione che designa quel diffuso e sentimento, individuale e collettivo, il quale si manifesta nel rispetto tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura. La pietas per i defunti, in particolare, è un sentimento che attiene all'essere umano in quanto tale anche quando ha cessato di vivere, come proiezione ultraesistenziale della persona, e ciò indipendentemente dall'adesione a un particolare credo religioso, come, del resto, lascia chiaramente intendere la suddivisione dei Capi contenuti in questo Titolo, che distingue, appunto, i "Delitti contro le confessioni religiose" - rubrica introdotta dall'art. 10, comma 2, I. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha sostituto la precedente "Delitti contro la religione dello Stato e dei culti ammessi" - dai "Delitti contro la pietà dei defunti". Se l'intero Capo ruota attorno al medesimo bene giuridico, emerge una partizione interna tra le prime incriminazioni (artt. 407 - 409 cod. pen.), il cui oggetto materiale è legato al culto dei defunti ed al sentimento di pietà che esso suscita, e le fattispecie successive (artt. 410-413 cod. pen.), poste a salvaguardia delle spoglie mortali e, quindi, del medesimo sentimento che le stesse evocano. In particolare, la condotta di vilipendio punita dall'art. 408 cod. pen. - che deve avvenire «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura» - ha ad oggetto «tombe, sepolcri o urne», oppure «cose destinate al culto dei defunti», quali croci, cappelle, immagini, lampade, fiori e tutti gli oggetti finalizzati alla memoria del defunto, ovvero cose destinate «a difesa o ad ornamento dei cimiteri», come muri, porte, monumenti, piante dei viali.


Di conseguenza, oggetto specifico della tutela apprestata dall'art. 408 cod. pen. è quel profilo della pietà dei defunti, che si declina attraverso il rispetto della sacralità del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie destinate al ricordo dei defunti. 4. L'elemento oggettivo del reato consiste in un'azione di "vilipendio", termine che compare in diverse disposizioni codicistiche di parte speciale - specie tra i delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 290, 291, 292), oltre che, appunto, tra i delitti raggruppati nel Titolo IV (oltre all'art. 402, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 508 del 2000, gli artt. 403, 404 e 410)- , di cui però la legge non offre, in nessuna disposizione, la nozione. Come suggerito dalla Corte costituzionale con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 290 cod. pen., il termine "vilipendio" va inteso "secondo la comune accezione del termine", e "consiste nel tenere a vile", il che significa, con riferimento al delitto di vilipendio della Repubblica, "ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (sent. n. 20 del 1974). Se, dunque, il vilipendio deve essere inteso nel suo significato letterale, le fattispecie che lo prevedono come elemento costitutivo del fatto sono delineate come reati a forma libera, stante la molteplicità di condotte attraverso cui può manifestarsi il sentimento di disprezzo, scherno o dileggio, cambiando unicamente, a seconda delle diverse disposizioni incriminatrici, l'oggetto su cui deve incidere la condotta di vilipendio.


5. Con specifico riguardo al delitto qui al vaglio, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, rientra certamente nell'ambito di operatività della fattispecie di cui all'art. 408 cod. pen. il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti che rechino danno alle stesse, le lordino o vi imprimano segni grafici vilipendiosi ovvero ne comportino la rimozione, anche parziale, con eventuale sostituzione con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-01; Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, Rv. 168901). Inoltre, come si desume dalla locuzione impiegata nell'art. 408 cod. pen. - la quale incrimina il vilipendio "di", e non "su", tombe, sepolcri o urne, cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri - assumono penale rilevanza anche semplici espressioni verbali o comportamenti che non ricadano sulla cosa in modo tale da produrne una modificazione esteriore visibile, purché,ovviamente, meritino l'appellativo di "vilipendio", ossia esprimano disprezzo o profanazione verso le cose poste nei luoghi di sepoltura indicate dalla norma.


6. Va doverosamente precisato che spetta al giudice il compito di uniformare la previsione astratta di reato al principio di offensività: esigenza tanto più avvertita quanto più la condotta punibile sia individuata dal legislatore mediante l'impiego di termini aventi un'ampia latitudine semantica, quale certamente è il "vilipendio". Come costantemente predicato dalla Corte costituzionale, il principio di offensività - la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (sentenza n. 211 del 2022), in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'«insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenze n. 225 del 2008 e n. 263 del 2000) - opera su due piani distinti: da un lato (offensività "in astratto"), come precetto rivolto al legislatore, il quale non può sottoporre a pena fatti che, nella loro configurazione astratta, non esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; dall'altro (offensività "in concreto"), come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, deve escludere dall'area del penalmente rilevante quei fatti che, sebbene formalmente conformi al tipo legale, in concreto si rilevino inidonei a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato (cfr., ex multis, sentenze n. 139 del 2023, n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Di conseguenza, come affermato la Corte costituzionale, «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività "in concreto"). Esso - rimanendo impegnato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva» (sentenza n. 225 del 2008). Nella ricognizione, nel singolo caso, del "vilipendio" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 408 cod. pen., il giudice deve perciò valutare la condotta con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma, come sopra definito, e accertare che i gesti o le espressioni, anche se non diretti immediatamente contro le res contemplate dalla norma, producano, in concreto, la lesione del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie, e, quindi, del senso di pietà ispirato dal ricordo del defunto che necessariamente ad esso consegue.


7. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo ravvisato il "vilipendio" di tombe nel fatto — insindacabilmente accertato nel giudizio di merito - che due imputati aveva posto in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe di centomila caduti di guerra, che trovano la loro collocazione funeraria nel sacrario di Redipuglia. Si tratta, all'evidenza, di una condotta che, anche in relazione alla specificità del luogo, avente natura di monumento nazionale della Grande Guerra, appare chiaramente e inequivocabilmente espressiva di un sentimento di disprezzo di quel luogo di sepoltura, concretamente lesivo del senso di pietà ispirato dal ricordo delle migliaia di soldati caduti in guerra, le cui spoglie ivi riposano.


8. In conclusione, deve perciò ritenersi che integra il delitto di cui all'art. 408 cod. pen. lacondotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe dei caduti cantando una canzone al fine di realizzare ed interpretare un video musicale poi diffuso attraverso Internet.


9. Il primo motivo è parimenti infondato.


9.1. Si rammenta che, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, il reato di vilipendio delle tombe di cui all'art. 408 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio stesso insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo richiesto dalla norma, quale cimitero o altro luogo di sepoltura, essendo pertanto irrilevante il movente dell'azione, né essendo necessaria l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-02), e la circostanza che la condotta sia avvenuta non per arrecare offesa al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorarlo e ricordarlo (Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, cit.). Invero, nella descrizione del fatto oggetto di incriminazione non compaiono segni linguistici che denotano il dolo specifico ("al fine di", "allo scopo di"), di talché la finalità perseguita dall'agente risulta del tutto ininfluente ai fini della sussistenza del reato, così come irrilevante è il movente dell'azione, che rimane confinato nella sfera interiore dell'agente e che può rilevare ex art. 133, comma 2, n. 1 cod. pen. Oltre a ciò, l'agente deve rappresentarsi che l'azione di vilipendio sulle res indicate dalla norma avviene «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura», come espressamente prevede il testo dell'art. 408 cod. pen.

9.2. Facendo corretta applicazione del principio ora richiamato, la Corte di merito, con una motivazione che certamente non può dirsi manifestamente illogica, ha ravvisato il dolo, evidenziando che il contesto di particolare solennità del monumento, ricco di riferimenti storici ai fatti per i quali è stato istituito, non consente di ipotizzare che i due imputati potessero ignorare che ivi riposano migliaia di salme, alla cui memoria, appunto, è stato edificato il sacrario, e, dunque, che non avessero consapevolezza di trovarsi in un luogo di sepoltura, e del fatto che l'azione dagli stessi compiuta - ossia il ballare a ritmo di rap - era posta in essere sulle tombe dei soldati, a nulla rilevando l'asserita finalità di espressione artistica che avrebbe animato gli imputati. 10. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di merito ha motivatamente escluso i presupposti integranti i presupposti delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non ravvisando, nel caso concreto, alcun elemento tale da giustificare una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Sul punto, il motivo è, oltretutto, generico, in quanto, per un verso, l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, non può da sola giustificare l'applicazione delle attenuanti in esame, e, per altro verso, la circostanza che l'imputato avrebbe manifestato delle scuse tramite i canali social è smentito da quanto emerge dalla sentenza (cfr. p. 7), secondo cui, invece, gli imputati non hanno mostrato alcun segno di resipiscenza per l'accaduto, esprimendo, in più occasioni, la scarsa consapevolezza delle loro azioni.


Il quinto motivo (ricorso contro la costituzione dell’Istituto del Nastro azzurro a costituirsi parte civile) è inammissibile. Invero, premesso che non risulta - né i ricorrenti l'hanno anche solo allegato - che, con l'atto di appello, era stata impugnata l'ordinanza di ammissione di costituzione di parte civile, in ogni caso la Corte di merito ha evidenziato che lo statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928, n. 1308, riporta, tra le finalità proprie dell'ente, la tutela delle virtù militari italiane, dell'amore per la Patria e la sensibilizzazione della coscienza dei doveri verso la Patria delle giovani generazioni, e, nell'ambito di tali scopi, rientra certamente la tutela del ricordo dei caduti per la Patria, oltre che il rispetto dei luoghi in cui sono sepolti i militari caduti per la Patria stessa.”


Quanto, infine, alla contestazione del quantum del danno, la Corte di merito, con una valutazione di fatto certamente non illogica, né arbitraria, ha ribadito la congruità dell'importo liquidato dal Tribunale sulla base sia dei connotati di grave offensività della condotta, realizzata all'interno di un momento storico nazionale, sia del fatto che il video, ritraente l'azione vilipendiosa, è stato poi diffuso sul web e così proposto a un numero illimitato di persone, con il rischio di condotte di emulazione. In ogni caso, i ricorrenti deducono censure di contenuto fattuale e, comunque, generiche, che, quindi, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità 12.

Al rigetto dei ricorsi consegue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge.


P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge. Così deciso il 09/05/2024.


venerdì 10 gennaio 2025

Le Casenuove Dal Monte Torto al Fiume Musone


Il volume riporta pagine, peraltro già pubblicate in altri volumi, del passaggio del fronte del luglio 1944
Pone Caenuove al centro degli avvenimenti e da un quadro ulteriore a questo paese che fu la base di partenza per l'attacco polacco ad Ancona la mattina del 17 luglio 1944




 

giovedì 19 dicembre 2024

Abbadia Osimo Stazione Storia Memoria e immagini


Volume dedicato a questi agglomerati  del territorio di Ancona
Il volume riporta pagine molto significative del passaggio del fronte all'Abbadia con le sue vicende drammatiche
Punto di resistenza tedesco, si svolsero combattimenti anche violenti che frenarono l'avanzata polacca verso osimo e che determinarono il fallimento della prima fase di attacco polacco ad Ancona

 

domenica 15 dicembre 2024

Storia della resistenza nelle Marche 1943 - 1945


Volume valido e ben strutturato. L'autore esalta la resistenza in tutte le sue componenti, mettendo in rilevo quello che è stato il limite della Resistenza nelle marche. La fortissima connotazione ideologica imposta dal partito comunica nella persona del Vaia, che ha diviso più che unito le forze antifasciste
Vaia ha impostato una guerra rivoluzionaria in cui si doveva combattere per avere un Italia comunista.
 Con Le forze polacche operanti nelle Marche, che per il loro passato erano fortemente anticomuniste questa impostazione ha aggiunto ulteriore danno all'azione di grande valore del movimento di resistenza. 
 L'Autore poi calca la mano  quanto parla del passaggio del fronte, minimizzando oltre ogni dire l'azione sia alleata che quella del Corpo Italiano di Liberazione visto nella sostanza come forze retrive che dovevano essere solo spazzare via dalla realtà storica
 Il risultato è stato una narrazione di parte che è naufragata negli anni e che si sorregge solo nei discorsi ufficiali, che sembrano più propaganda che altro
La resistenza nelle marche ne esce cosi misconosciuta e ridimensionata come diretta applicazione del principio che "quando una parte si impossesa del tutto, il tutto scopare"
Ed oggi la resistenza nelle Marche non è coniusciuta


 

martedì 10 dicembre 2024

Un Paese, Una Cassa Rurale. 1911 -1983 Castelferretti e la sua Cassa Rurale ed Artigiana


Volume essenzialemnte fotografico il cui valore sta nelle fotografie che riportano situazioni e atmosfere che ormai sono tramontate per sempre
 una buona fonte iconografica per eventuali ricerche di vario genere

 

mercoledì 4 dicembre 2024

I Giornali Clandestini delle Marche 1943 -1944


Consiglio della  Regione Marche 

Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione nelle   MRCHE




 

sabato 30 novembre 2024

Luglio 1944. Polverigi Croce San Vincenzo Campo speditivo di prigionieri di guerra Casa Beccaceci


Tratta dalla documentazione del Caso Luigi Pistola
fino al 17 luglio 1944 era in funzione alla Croce San Vincenzo un campo di prigionieri caduti in mano ai tedeschi aperto a Casa Beccaceci, a ridosso del Comando tattico tedesco

 

lunedì 25 novembre 2024

1944. Il Passaggio del fronte Paolo Filippuci Diario Le Giornate di Osimo Giugno luglio 1944


Diario del Passaggio del fronte che si aggiunge alla altra documentazione diaristica di Osimo 
Visione strettamente personale sulla base di quanto ha potuto vedere e sentire dal proprio rifugio al centro di Osimo


 

martedì 5 novembre 2024

Passa il fronte nella Valle del Musone. Luglio 1944


Raccolta organica di tutte le ricostruzioni, diari, libri e memorie coeve del passaggio del fronte nel luglio 1944 nella Valle del Musone a cura di Massimo Morroni




 

giovedì 31 ottobre 2024

Disegno di manovra dell'avanzata delle truppe polacche dal Potenza in avanti 30 giugno 1944


Il Corpo Italiano di Liberazione percorreva la strada montana a sinistra delle truppe polacche impegnate nel settore di pianura
 30 giugno 1944

 

venerdì 25 ottobre 2024

I Luoghi della Memoria La Resistenza nell'Anconetano Monumenti e Lapidi 1944 2002


Riporta i segni della Memoria a ricordo delle 668 Vittime delle rappresaglie, rastrellamenti e fucilazioni arbitrarie delle truppe nazifasciste 




 

domenica 20 ottobre 2024

giovedì 10 ottobre 2024

sabato 5 ottobre 2024

Rivista QUADERNI N. 3 DEL 2024 Luglio Settembre 2024

 


info:quaderno.cesvam@istitutonastroazzurro.org

Numero dedicato nella sua apertura alla Sentenza della Corte di Cassazione, terzo grado di giudizio, in merito alla vicenda di Redipuglia. Grazie a Laura Ferretti, avvocato e socia della Federazione Provinciale di Pordenone, è stato messo un punto fermo su andazzi che cozzano contro lo spirito statutario dell’Istituto. Come sottolineato nell’editoriale del Presidente, si invitano tutti i Soci dell’Istituto ad una riflessione su “che cosa fa e deve fare” l’Istituto del Nastro Azzurro”, anche con una lettura attenta della Sentenza della massima Corte di giudizio.

Approfondimenti dedica spazio alla vicende della Divisione “Emilia” ed ad un episodio della “battaglia in porto” della guerra marittima della Prima guerra mondiale con la ricostruzione dell’affondamento, da parte di sabotatori italiani al soldo degli austriaci, della corazzata “Leonardo da Vinci”. Dibattiti porta due contributi di “alumni” dei Master, uno dedicato alla triste vicenda della dittatura militare in Argentina degli anni ‘80 del secolo scorso, vicenda quando mai emblematica in tema di libertà e cultura e l’altro alle vicende a Polcenico (Pordenone) della formazione partigiana “Ciro Menotti”, così come Archivio porta il contributo della neolaureata Elda Franchi su un tema veramente originale: potere e violenza di Stato, con approfondimenti sui Laogai cinesi e la loro funzione. Nonostante la linea che questa rivista ha sempre adottato di non pubblicare articoli già pubblicati, si fa un eccezione, in Musei, Archivi e Biblioteche, con la pubblicazione di un contributo di Alessandro Gentili dedicato alla figura del Maggiore Infelisi ed al recupero della sua memoria. Nel centenario della morte di Giacomo Matteotti, due contributi, uno di ricostruzione della nota vicenda dell’assassinio politico, eccezione nella storia parlamentare italiana, di Alessia Biasiolo, mentre Stefano Bodini ci pone alla attenzione l’ultimo scritto edito di Giacomo Matteotti, che si spera pubblicare nei CESVAM Papers nella sua integrità, che riporta in diverse pagine le violenze che si perpetuarono nel 1924 nell’ambito del confronto politico del tempo, preludio alla dittatura.


Nella seconda parte della Rivista, Una Finestra sul mondo ci apre alla questione dei BRICS, mentre Geografia delle Prossime Sfide cii porta nel mondo latino-americano e e sue dinamiche di caoslandia e colpi di stato, nel caso in ispecie, la Bolivia; infine una scheda su le sanzioni che la UE ha imposto alla Russia in conseguenza alla aggressione alla Ucraina.


Nelle consuete rubriche, segnalato l’inizio dell’anno accademico universitario e l’attività che si programma per la maggiore diffusione, oltre l’approccio associativo ludico-rievocativo, dei Master con i risvolti non solo di diffusione culturale ma anche economico-finanziari; altra attività posto in evidenza, la ricerche, già inizia un anno fa, della individuazione di materiale materico afferente la Storia dell’Istituto del Nastro Azzurro. Infine il rinvio alle filiere attivate nella rete, che ampliano la capacità di diffusione del CESVAM, che vede in nuce lo studio di nuove iniziative.


Infine da segnalare la edizione del N.2 del 2024, (N. 32 della Rivista Aprile Giugno 2024) di QUADERNI in versione “elettronica” completa che è in corso a titolo gratuito nell’ambito della campagna di abbonamento 2024 - 2025





I Copertina: Fotografia del Sacrario Militare di Redipuglia

IV Copertina: Locandina Master in Politica Militare Comparata. Dal 1960 ad oggi


La logistica della campagna d'Italia


Fotografia emblematica delle operazioni  in Italia nel 1944
Gli Eserciti Alleati altamente meccanizzati non erano in grado di operare nel terreno di alta collina e montagnoso degli Appennini meridionali
L'unico mezzo che poteva operare era il mulo
da qui la istituzione delle Salmerie da combattimento che assicurarono la logistica di aderenza alle truppe di prima linea alleate dando notevole peso ed importanza alla partecipazione alla guerra da parte dell'Esercito Italiano

 

lunedì 30 settembre 2024

Disegno di manovra del II Corpo Polacco 1 - 4 Luglio Attacco alle posizioni di Castelfidardo


La carta mostra le direttrici di attacco nel settore di pianura con obiettivo Castelfidardo  Osimo 
mentre nel settore collinare l'obbiettivo era San Biagio a sud est di Filottrano




 

mercoledì 25 settembre 2024

1944 Sotto l'ombra di un bel fior Walter Germontari ed il quartiere Grazie Tavernelle di Ancona


Ricostruzione della resistenza in questo quartiere di Ancona con particolare riguardo a figure significative di partigiani combattenti





 

domenica 15 settembre 2024

Le Unità ausiliare dell'Esercito Italiano nella Guerra di Liberazione Narrazione Documenti 1975


Testo di riferimento per comprende l'opera e la consistenza delle Unità Ausiliarie dell'Esercito Italiano impiegate nella organizzazione logistica del XV Gruppo di Armate alleato dal settembre 1943 all'aprile 1945
In questo arco di tempo oltre 200000 soldati italiani assicurarono il sostegno logistico di aderenza alle unità combattenti alleate
Il volume riporta in modo austero, senza commenti politico-militari le vicende delle unità ausiliare, tutte a livello divisionale, con ampia documentazione di archivio. Bibliografia puntuale e scarsa presenza di fotografie per lo più di riferimento
LIbro fondamentale per comprendere il contributo dell'Esercito Italiano alla Campagna d'Italia



 

giovedì 5 settembre 2024

Il Corpo Italiano di Liberazione Aprile Settembre 1944 Monografia Roma 1975


Testo di riferimento sulle operazioni condotte dal Corpo Italiano di Liberazione dalla sua costituzione  come trasformazione del I Raggruppamento Motorizzato nel marzo 1944 al suo scioglimento nel settembre 1944 per dare vita ai gruppi di Combattimento
Sobrio austero non riporta commenti di sorta sulla situazione politico-istituzionale ma solamente gli eventi tecnico-tattici del C.I.L. Ampia documentazione di archivio Carte esplicative sui principali fatti d'arme. Poche le fotografie per lo più di carattere generale


 

sabato 31 agosto 2024

La Battaglia di Ancona del 17 -19 luglio 1944 ed il Corpo Polacco


Puntuale ricostruzione del compianto Giuseppe Campana delle operazioni condotte dal II Corpo Polacco per la conquista di Ancona
La documentazione di base è di fonte polacca
 Ricco di ampia iconografica, comprese carte esplicative delle operazioni e dei momenti tattici
il volume porta la prova che senza l'apporto del Corpo Italiano di liberazione i Polacchi non avrebbero preso in modo abbastanza semplice e con relative perdite il porto di Ancona
Ampia Bibliografia




 

domenica 25 agosto 2024

Da Ancona al Cassero 1943 -1945 Tempo di Sfollamento Storie e Memorie

 


Volume interessante che riporta la attività svolta  al Cassero (comune di Camerata Picena) Ancona, dal Comitato per gli Sfollati  dal 1943 al 1946
Interessante testimonianze e dettagli di interesse con schede puntuali 
Una ricca bibliografia completa questa fonte che è degna di nota




martedì 20 agosto 2024

Disegno di manovra dell'attacco polacco alle posizioni di Castelfidardo 1 - 5 luglio 1944


In questa fase iniziale le unita del Corpo Italiano di Liberazione non sono inserite nel disegno di manovra ed hanno compiti secondari

 

giovedì 15 agosto 2024

Il Passaggio del fronte di guerra raccontato da mio nonno Castelfidardo 1944



Il volume riporta le testimonianze raccolte da alunni della della media di Castelfidardo in base ai racconti sentiti in famiglia
Per la maggior parte hanno un valore cronachistico e sentimentale con scarso apporto ad una Memoria di affidamento
Alcune testimonianze di soldati polacchi hanno un valore diverso più attendibile





 

sabato 10 agosto 2024

Piano iniziale polacco di attacco su Ancona

Nel piano iniziale

 del Comando Polacco non era previsto un intervento diretto 
delle unità del Corpo Italiano di Liberazione
 

domenica 4 agosto 2024

Carta del disegno di manovra del II Corpo Polacco per la presa di Ancona 18 luglio 1944


L?azione si svolge il 18 luglio nel momento in cui i Polacchi da Agugliano prendono le vie di Castel d'Emilio, Cassero Castelferretti Falconara
 e quella per la Frascca e Camerata Picena. Inoltre una terza via verso le Casine di Paterno Baccaglione e Torrette
Nonostante queste direttrici non riescono achiudere in una sacca la guarnigione tedesca di Ancona che riesce a sganciarsi e porsi in salvo oltre il Cesano